Come fare per


Impugnazioni di sentenza dibattimentali e del Gip in sede e fuori sede

Cos'è

L’impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari/Giudice dell’udienza preliminare o dal Giudice del dibattimento è un atto che va presentato agli organi competenti entro i termini prescritti dalla legge (articolo 585 codice procedura penale) a pena di inammissibilità.

Chi lo può richiedere

L’atto di impugnazione è presentato dagli interessati (articoli 570-577 codice procedura penale) personalmente ovvero a mezzo di incaricato.

Dove si richiede

Tribunale Ordinario di Mantova
Via Poma n.13
Sezione Dibattimentale
Piano: primo
Orario di apertura: Da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00

Cosa occorre

Atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data dello stesso, il giudice che lo ha emesso. Nello stesso atto sono enunciati:
  • i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
  • le richieste;
  • i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La parte dovrà depositare, oltre all’atto originale di cui sopra, cinque copie dello stesso in caso di appello, otto copie nel caso di ricorso per cassazione.
In ogni caso dovrà depositare un numero ulteriore di due copie per ogni parte privata, presente nel processo. La parte privata che deposita personalmente l’atto deve essere munita di documento di riconoscimento. 
In caso di spedizione dell’atto di impugnazione, se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona a ciò autorizzata o dal difensore.

Quanto costa

Non sono previsti costi

Tempo necessario

Non definibile.